Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico: quando si applica l'IVA 10% ?
Agevolazioni fiscali per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazioni 65%)
Per maggiori info sulla applicazione dell'aliquota IVA agevolata 10% si consiglia di consultare sull’argomento i seguenti documenti:
- Agenzia delle Entrate: Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico ;
- Agenzia delle Entrate: circolare 71-2000 ;
- Agenzia della Entrate: circolare 36-2007
La normativa che disciplina l’ IVA è diversa da quella che definisce le detrazione dall’imposta lorda del 55% - 65% o del 36% - 50%
Lle cessioni di beni (materiali, prodotti) e le prestazioni di servizi (manodopera, prestazioni professionali) per la realizzazione degli interventi di risparmio energetico, sono assoggettate all’IVA in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare.
Per gli interventi citati è prevista di fatto, con delle eccezioni, una aliquota agevolata del 10%.
Per gli impianti a pannelli solari, esiste una norma particolare di seguito trattata*.
La definizione dei casi in cui l’aliquota agevolata è applicabile è piuttosto complessa (cfr circolare 71-2000 dell'A.d.E.) . In molti casi in cui l’intervento si configura come manutenzione ordinaria o straordinaria, su immobili residenziali (categorie da A1 ad A9 ) è possibile applicare IVA 10% nei seguenti casi:
- l’importo relativo alla manodopera per realizzare l’intervento ;
- l’importo relativo ai prodotti ed ai materiali impiegati, forniti dall’installatore, con l’eccezione dei ben specificati “beni significativi” (nell'esempio sotto sono solo le caldaie ed i serramenti);
- alla parte dell’importo, relativo a caldaie (cfr esempio sotto), equivalente alla somma totale degli importi per la manodopera ed agli altri prodotti o materiali (evidentemente non significativi).
Quest'ultimo punto può essere ppiù facilmente spiegato attraverso un esempio :
Ipotesi di intervento sostituzione di una caldaia con una a condensazione
1) valvole termostatiche ed altro materiale: € 1300 a cui si applica IVA 10% = € 130
2) manodopera: € 1500 a cui si applica IVA 10% = € 150
3) caldaia: prezzo totale € 4000 di cui € 1300 + €1500 = € 2800 a cui si applica IVA 10% = € 280 e € 4000 - €2800 = € 1200 a cui si applica IVA 22% = € 264
Totale intervento (senza IVA ) = € 6800;
Totale IVA = € 824
Resta ovvio che quando manodopera, prodotti e materiali (esclusi i "beni significativi"), superano il 50% del totale, l’intera fattura è assoggettabile all’aliquota del 10%.
*Una norma specifica riguarda i pannelli solari per cui l’acquisto di pannelli e bollitori sono sempre assoggettati alla aliquota IVA del 10%, sia che i beni siano compresi nel prezzo dell’impianto, sia che il loro acquisto sia effettuato direttamente dal committente. Per approfondimenti consultare Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 167-2007.
In caso fosse richiesta l'Applicazione dell'aliquota agevolata è possibile utilizzare e scaricare il modello richiesta aliquota agevolata.
Quando non si applica l'IVA agevolata
Non si applica ai seguenti casi:
- materiali o beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
- materiali o beni acquistati direttamente dal committente (tranne che nei casi di recupero e restauro conservativo o di ristrutturazione edilizia);
- prestazioni professionali, anche se inerenti agli interventi di recupero edilizio.


